Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da TIM e Wind Tre contro la delibera 348/18/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ovvero la cosiddetta delibera del “modem libero“. I consumatori possono quindi utilizzare un dispositivo alternativo a quello che gli operatori includono nelle loro offerte di connettività. Inoltre è possibile restituire il modem senza essere obbligati al pagamento delle rate residue.
Il modem libero è stato considerato un diritto degli utenti dal Regolamento UE 2015/2120, recepito in Italia nel 2018 con l’intervento della famosa delibera AGCOM. Gli operatori telefoni hanno contestato e ritardato la sua applicazione con vari ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. A fine 2018 TIM aveva chiesto l’annullamento della delibera 348/18/CONS, mentre Wind Tre solo l’annullamento dell’art. 5. Con la sentenza emessa il 23 ottobre 2019 e pubblicata il 28 gennaio 2020, il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibili i ricorsi.
Uno degli obblighi previsti dalla delibera viene già rispettato dagli operatori telefonici, ovvero quello di formulare un’offerta senza modem incluso (spesso è “nascosta” nelle pagine del sito web). L’utente dovrà quindi acquistare un modem compatibile e contattare l’operatore per ottenere i parametri di configurazione, inclusi quelli del VoIP in caso di fibra ottica.
L’art. 5 della delibera, ovvero quello più contestato dagli operatori e oggetto dei ricorsi, prevede due alternative per i contratti in corso con modem in vendita abbinata. La prima consente agli utenti di passare senza oneri ad un’offerta equivalente con modem gratuito. La seconda invece consente di recedere gratuitamente dal contratto, restituendo il modem. In quest’ultimo caso non devono essere pagate né le spese di recesso né le rate residue del modem.
La sentenza del TAR rappresenta sicuramente una vittoria per i consumatori, ma non per quelli che hanno pagato tutte (o quasi tutte) le rate del modem (solitamente sono 48), in quanto l’operatore non restituirà nemmeno un euro. Non è chiaro invece cosa succederà ai contratti disdetti per cambio operatore. In questo caso gli utenti hanno già pagato tutte le rate residue.
TIM ha ottenuto comunque una vittoria parziale perché il TAR ha annullato l’art. 4 comma 3 lettera b della delibera, relativamente alla parte “non impongono oneri aggiuntivi per la mancata restituzione dell’apparecchiatura terminale inutilizzata in caso di recesso da parte dell’utente finale“. In pratica il modem deve essere restituito se concesso a titolo gratuito (comodato), in quanto non è di proprietà del consumatore, a differenza del modem in vendita abbinata.