La vicenda relativa alla sentenza di condanna dei tre responsabili Google, considerati colpevoli per il tristemente noto video al centro del caso Vividown, è oltremodo delicata e complessa. Lo è per il modo in cui si è sviluppata, lo per il modo in cui si è conclusa. Di tutte le elucubrazioni maturate in questi giorni, però, nessuna poteva portare a supporto materiale concreto relativo al dispositivo di condanna. Ora qualcosa di nuovo emerge dalle spontanee dichiarazioni che i PM hanno inviato a L’Espresso.
Trattasi di un documento utile a ricostruire la vicenda, ma ne scaturisce comunque un quadro della situazione che non sembra rendere merito ad una sentenza già giudicata in malo modo a livello internazionale. I Pubblici Ministeri hanno retto l’intera propria tesi accusatoria sul seguente principio: «La Libertà di iniziativa economica deve trovare un contemperamento nel rispetto dei diritti fondamentali della persona». Secondo i PM «non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto [normativa sul commercio elettronico D.Lvo 70/2003] le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali» e per questo motivo Google non può pertanto considerarsi un “mero intermediario”.
Ma non solo. I PM ritengono altresì deviata la ricostruzione dei fatti relativamente alla tempistica della rimozione del video. Spiegano infatti: «Veniva infine depositata, da parte dell’Associazione Vivi Down, la stampa degli oltre 60 commenti degli utenti al video in esame (presenti sulla relativa pagina web alla data del 7 novembre 2006 fino alle ore 17.30 […] Emerge chiaramente come i primi commenti risalgono alla data del 4 ottobre 2006. È lecito immaginarsi che, a fronte di tali commenti, siano contestualmente seguite richieste di rimozione ad opera dei medesimi soggetti. O che, a fronte delle numerosissime visualizzazioni del video (5.500 dal 8 settembre 2006 al 7 novembre 2006), qualcuno avesse mandato direttamente delle segnalazioni (senza lasciare commenti) circa il contenuto inappropriato». Trattasi di considerazione lecita, ma non certo un teorema accusatorio fondato su prove circostanziate poiché sono sicuramente molto poche le segnalazioni rispetto ai commenti (questione ben nota oggi circa tutti i gruppi strampalati che sorgono su Facebook, spesso commentati e raramente segnalati per la rimozione).
La ricerca di prove a supporto di quel che è “lecito immaginarsi” avvengono in una seconda fase: «Per tali motivi venivano quindi formalmente richieste a Google Inc. informazioni sulle segnalazioni volte alla rimozione del video da parte degli utenti nonchè tutti i dati utili alla ricostruzione della indicata pagina web […] per risalire ai mittenti di tali segnalazioni». Il materiale consegnato da Google, però, è ritenuto «evasivo». Secondo i PM, i quali si dicono certi di una segnalazione datata 5 Novembre e mai prodotta nella documentazione Google, l’azienda starebbe pertanto coprendo i propri colpevoli ritardi.
Quest’ultima considerazione è ovviamente frutto di una valutazione tutta da verificare, poiché in un meccanismo di segnalazione-rimozione il concetto di “ritardo” è del tutto relativo. I giudici sembra abbiano però accolto l’interpretazione dei PM e, almeno per quanto concernente la violazione della privacy, hanno quindi stabilito la colpevolezza di Google nella persona di David Carl Drummond, George De Los Reyes e Peter Fleischer.
Entro poche settimane sarà possibile conoscere il dispositivo della sentenza. Seguirà a ruota il ricorso in appello già promesso da Google.