I domini .it potrebbero essere un rischio oltremodo serio per le aziende che li registrano. Il problema è infatti insito in una nuova legge dello Stato, già approvata in Senato, secondo cui la responsabilità per un eventuale danno al trademark altrui potrebbe essere punito con somma severità. Il tutto potrebbe pertanto riflettersi su di un rallentamento delle procedure di registrazione, scoraggiando così le imprese italiane all’approdo sul Web: affiancando l’errore ed il dolo, la normativa crea una zona di rischio che molte imprese potrebbero voler evitare.
A lanciare l’allarme è stato lo l’avv. Fulvio Sarzana, secondo il quale «basta che io possa conoscere dell’esistenza di un marchio simile a quello registrato perché ricada nel reato di contraffazione […] Ma i registri dei nomi a dominio sono pubblici, consultabili da tutti; quindi, in ogni caso varrà il fatto che io possa sapere dell’esistenza di un marchio simile, registrato in precedenza. Tutto verte sulle modifiche alla normativa, spesso però con posizioni discordanti a livello interpretativo».
Alla luce delle novità emerse, abbiamo chiesto al Registro .it un parere relativo alla posizione del Registro stesso in questo nuovo quadro normativo che va configurandosi: come si configura la posizione e la responsabilità dell’intermediario nel momento in cui un utente chiede la registrazione di un dominio potenzialmente in violazione? Spiega Anna Vaccarelli, responsabile Relazioni esterne, media e comunicazione del Registro .it: «Come noto, il sistema di registrazione dei domini .it prevede che il nome a dominio sia assegnato in uso al richiedente previa sottoscrizione della lettera di assunzione di responsabilità (Lar): firmando il documento, il richiedente si assume tra l’altro la piena responsabilità civile e penale relativamente all’uso del dominio richiesto. Nell’attuale sistema di registrazione, “asincrono”, l’utente finale invia la Lar direttamente al Registro. L’introduzione del sistema di registrazione “sincrono” andrà a regime dal 28 settembre e inciderà soprattutto sulle modalità di trasmissione dei dati da Registrar e Registro .it: l’assunzione di responsabilità sull’uso del dominio resterà comunque in carico all’assegnatario».
Pertanto, continua il Registro: «Il Registro .it si comporta di fatto come un servizio di anagrafe. Il controllo sulle richieste di registrazione – limitato alla verifica della correttezza formale delle richieste – viene oggi effettuato “ex ante” all’atto dell’inserimento della Lar da parte degli operatori del Registro ed eventualmente anche in un secondo momento (su iniziativa del Registro stesso o su richiesta di terze parti) tramite la verifica dei requisiti soggettivi che a suo tempo hanno determinato l’assegnazione del dominio. Il sistema “sincrono”, ovviamente, non prevede controlli “ex ante” dal momento che i domini .it dal saranno registrati in tempo reale. Il sistema di verifiche, in questo caso, prevederà controlli a campione “ex post”, secondo modalità che saranno stabilite dal ministero vigilante».
La neutralità del Registro è confermata anche in una fase successiva, quando debbano presentarsi delle contestazioni tali da avviare una procedura per dirimere una controversia: «Anche per quanto riguarda le contestazioni, il Registro .it non prende parte alla risoluzione delle controversie tra i soggetti che reclamano diritti sul medesimo dominio, ma si limita a fornire loro lo strumento (procedura di opposizione) che consente anche una risoluzione extragiudiziale della disputa. Resta comunque tutto da misurare l’impatto delle modifiche legislative sugli utenti finali: novità oggetto in queste ore di ampio dibattito tra i giuristi, spesso su posizioni contrastanti».
Il rischio, spiega Guido Scorza a Repubblica.it, è grave: «Fino a tre anni di carcere per la persona fisica che registra. Per l’azienda, una sanzione in base al capitale sociale. Per esempio, fino a 10 milioni di euro per una Srl che ha un capitale di 2 milioni». Registrare un dominio .it, insomma, potrebbe imporre pesanti tutele preventive, poichè la registrazione di un nome in potenziale violazione determinerebbe un rischio difficilmente sopportabile e prima d’ora scarsamente considerato.