L’Unione Europea sta introducendo regole migliori e più chiare sia per le imprese che per i consumatori quando si tratta di vendite di beni. Il Consiglio Europeo ha dato il via libera alla direttiva sulle vendite di beni, che mira a fornire un quadro giuridico coerente in tutta l’UE, garantendo al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori. La direttiva copre le transazioni a distanza (comprese quelle online), nonché le vendite dirette, per evitare la frammentazione e fornire maggiore chiarezza ai consumatori.
La direttiva stabilisce norme comuni su alcuni requisiti relativi ai contratti di vendita conclusi tra il venditore e il consumatore. Questi includono norme sulla conformità dei prodotti (compresa una definizione di conformità basata su criteri oggettivi e soggettivi), i rimedi in caso di difetto di conformità, il modo in cui tali rimedi possono essere esercitati e le garanzie commerciali. La direttiva si basa sul principio della massima armonizzazione, il che significa che gli Stati membri non possono discostarsi da quanto previsto dal testo. Tuttavia, per alcuni aspetti, la posizione del Consiglio prevede che i paesi dell’UE possano avere un po’ di margine, in particolare per mantenere il livello di protezione dei consumatori già applicato a livello nazionale.
Questo è il caso, per esempio, del tempo limite per periodi di garanzia. Mentre la direttiva prevede un minimo di due anni per il periodo di garanzia, gli Stati membri possono andare oltre questo limite, ma non al di sotto, nella loro legislazione nazionale. Oppure per l’onere della prova in caso di non conformità del bene. La direttiva prevede un tempo limite di un anno. Tuttavia, al fine di mantenere la coerenza con la legislazione esistente in alcuni Stati membri, il Consiglio ha introdotto la possibilità per i paesi di applicare questo principio per due anni anziché per uno.
La posizione del Consiglio stabilisce inoltre che le merci con elementi digitali devono essere regolamentate solo nell’ambito della direttiva sulle vendite di beni e non anche all’interno della direttiva sui servizi digitali.
Per quanto riguarda i possibili rimedi per un consumatore in caso di difetto di conformità del bene, il Consiglio ha mantenuto la soluzione proposta dalla Commissione (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) e ha convenuto di non imporre un gerarchia dei rimedi.
I motori di ricerca e le piattaforma di ecommerce dovranno anche spiegare i motivi della rimozione di beni o servizi dai risultati di ricerca. Inoltre, se le aziende devono effettuare delle modifiche tecniche importanti, i consumatori devono essere avvisati almeno 30 giorni prima.
Maggiore controllo anche sulla privacy. Le piattaforma online non devono divulgare i dati delle transazioni a terze parti per motivi commerciali senza il consenso degli utenti. Le piattaforme online dovranno anche istituire un sistema di reclami interno oltre a facilitare la risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Il Consiglio è ora pronto per avviare negoziati con il Parlamento.