Sottodomini: altro brevetto contro il Web

Una piccola azienda statunitense registra nel Febbraio 2004 il brevetto sui sottodomini, invia poi una lettera a numerosi Hosting Provider e chiede di essere rimborsata per l'uso improprio della tecnologia brevettata.
Sottodomini: altro brevetto contro il Web
Una piccola azienda statunitense registra nel Febbraio 2004 il brevetto sui sottodomini, invia poi una lettera a numerosi Hosting Provider e chiede di essere rimborsata per l'uso improprio della tecnologia brevettata.

Una società americana rivendica i diritti sull’idea di fornire hosting di sottodomini. Secondo l’interpretazione del brevetto, tutti coloro che offrono spazio web del tipo www.nomescelto.nomeprovider.it attraverso un sistema di creazione automatico, devono pagare la tassa d’utilizzo del brevetto. Il brevetto in questione, regolarmente registrato presso lo US Patent and Trademark Office (UPTO) è il numero 6.687.746.

La società si chiama Ideaflood, è una piccola realtà aziendale ed il suo oggetto sociale è ben specificato in una homepage ove non compare alcun prodotto ed alcun servizio ma piuttosto una chiara presentazione sul numero esatto dei brevetti in possesso. Una società specializzata nella gestione delle «proprietà intellettuali» che può vantare 30 brevetti ed opera al fine di una generazione di idee da proteggere, vendere e tutelare.

Ideaflood ha inviato, come riportato dal magazine online TheWHIR, a numerosi Hosting Provider americani una lettera rivendicando la titolarità del brevetto e spiazzando chi, in totale buona fede, utilizzava i sottodomini ormai da anni. La netta sensazione di oltraggio è motivata dal fatto che il brevetto risulta registrato in data 3 Febbraio 2004, mentre i sottodomini sono in auge ormai da molti anni. Il brevetto dunque va a tutelare la paternità di un’idea non nuova, non originale né tantomeno reale: Ideaflood non può infatti vantare alcuna dimostrazione circa la propria eventuale paternità dell’idea.

Va segnalato inoltre come la stessa Ideaflood sia riuscita ad ottenere il brevetto anche su un altro importante dispositivo molto diffuso sulla rete. Il brevetto 6.389.458 tutela l’espediente che permette di indirizzare su un sito B nel momento in cui si esce dal sito A. Tale “trucco”, il cui uso è censurato dalle pratiche professionali in quanto vincolante e decisamente fastidioso, è però molto diffuso e non si può escludere l’eventuale rivalsa dell’azienda nei confronti di chi ne faccia uso («Il brevetto è stato descritto come uno di quelli aventi il maggior numero di infrazioni […] il metodo ideato da Ideaflood ha originato ricavi per circa 1.85 miliardi di dollari grazie al traffico in uscita»). Tale brevetto risulta registrato nel Maggio 2002.

Alla mente intanto torna il caso Eolas (in occasione del quale furono i vertici del W3C a scomodarsi per imporre un nuovo clima di riflessione circa il rapporto costi/benefici che i brevetti possono imporre) o il caso del brevetto sui link (sul quale fu addirittura la British Telecom a rivendicare titolarità), o ancora i tentativi di brevettare l’uso del frame o delle emoticon.

Le decisioni intraprese nei singoli casi faranno progressivamente emergere il principio che determinerà le decisioni future in merito. Ora come ora la linea della tutela dell’interesse comune ha sempre prevalso, e la conseguenza attuale è l’uso libero di link, frame, emoticon.

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