I giudici spagnoli hanno deciso di multare un gruppo antipirateria guidato da SGAE, l’equivalente della SIAE italiana, a seguito di una causa legale contro il giovane Juan Jose Carrasco Colonel, detentore di siti di indicizzazione di link eD2K.
Juan, uno studente di ventisei anni residente a Bonar, da tempo gestisce Elitelmula e Etmusica, due motori di ricerca per materiali scaricabili dalla rete eMule. I legali di SGAE hanno condotto delle indagini illecite per incastrare il ragazzo: si sono presentati alla sua abitazione spacciandosi per l’autorità giudiziaria e, mostrando un falso mandato, hanno avuto accesso ai computer presenti in casa.
Metodi poco ortodossi che, purtroppo, non stupiscono gli utenti più informati: da diversi anni internet racconta i più svariati soprusi messi in atto dalle società di difesa del diritto d’autore. Pochi giorni fa, addirittura l’avvocato di punta di Viacom ha paragonato tali modalità a vere e proprie forme di terrorismo.
Il dibattimento in aula è stato decisamente acceso ma, una volta chiariti i fatti, la corte non ha avuto i dubbi sull’innocenza dello studente. I portali non ospitano nessun file protetto dal copyright ma si limitano a linkare risorse presenti altrove in rete. Inoltre, il sistema non prevede il salvataggio di nessuna informazione sugli utenti e, per questo motivo, l’analisi dei computer presso l’abitazione di Juan, oltre che ad essere illegali per ovvi motivi pratici, si è rivelata anche inutile.
Per questi motivi, i giudici hanno deciso di multare SGAE: le prove sono state raccolte con metodi non consentiti dalla legge e, di conseguenza, la corte ha ravvisato cattiva fede nella causa intentata dal gruppo antipirateria. In altre parole, SGAE ha approfittato di tutti i mezzi a propria disposizione per impedire il diritto alla difesa da parte dell’accusato. Le conseguenze economiche di questi illeciti, tuttavia, non graveranno in maniera sensibile sulle tasche del gruppo: la multa è di soli 500 euro.
Il legale Javier de la Cueva, da tempo impegnato nella protezione dei diritti degli utenti, ha così commentato il caso:
Un hyperlink, di per sé, non viola le leggi sulla proprietà intellettuale. La prova sull’hard disk di Juan è stata rigettata per un semplice motivo: come è possibile che uno scambio di file tra un Polacco e un Argentino possa essere registrato sull’hard disk di Juan, quando nemmeno un singolo bit passa per il client del mio assistito? Ho spiegato alla corte il funzionamento delle reti P2P e i giudici si sono convinti dell’inutilità di questa prova e hanno rigettato la causa.