È stata pubblicata dall’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) la lista dei siti per i quali è proibita l’attività in Italia ai sensi dell’art.1, commi da 535 a 538, della Legge 23 dicembre 2005, n°266 disciplinante «l’offerta di giochi per via telematica». Tali siti web vengono vietati all’utenza italiana in quanto portano avanti un’attività di gioco online non convenzionata con i Monopoli e dunque considerata illegale in base alle nuove norme inserite nel contesto della Finanziaria 2006 (tra questi casinò online di ogni tipo ed agenzie di scommessa).
Non solo l’AAMS pubblica la lista dei siti proibiti, ma rende noto anche l’elenco dei casinò online per i quali l’attività è ufficialmente regolare. Per quanto concerne i siti vietati, l’AAMS inibisce formalmente anche la sola navigazione sostituendo alla homepage l’ammonimento che spiega i motivi del blocco riportando i riferimenti legislativi che lo sorreggono. Il blocco è aggirabile tramite appositi stratagemmi, ma ciò non è certo sufficiente a celare la palese discrasia di un intervento protezionista che per l’ennesima volta va ad urtare contro l’essenza transnazionale della rete.
Nei giorni scorsi sulla vicenda era insorto un certo polverone che vedeva protagonista tra le altre anche la Remote Gambling Association, associazione che tutela gli interessi dei siti che si occupano di giochi online. L’invettiva contro la normativa italiana minacciava addirittura il ricorso alle istituzioni europee, ed in risposta preventiva a tale ingiunzione l’AAMS ha già provveduto a comunicare quanto segue: «non si può che ribadire quanto già comunicato nei giorni scorsi e cioè che l’inibizione all’accesso dei siti è diretta conseguenza di esplicite previsioni contenute nella Legge Finanziaria per il 2006, finalizzate alla tutela del giocatore e dell’ordine pubblico. Tali norme hanno subito l’attento vaglio delle Commissioni parlamentari e dell’Aula che le hanno ritenute legittime, coerenti con la normativa europea generale e di settore, oltre che, evidentemente, necessarie ed opportune. Conseguentemente AAMS – fermo restando il diritto di ogni soggetto, persona fisica e giuridica, munito di legittimo interesse, a ricorrere al Giudice nazionale o comunitario – ritiene che eventuali iniziative della specie siano infondate e si affida, con serena fiducia, alle valutazioni degli Organi aditi».