Le chiamate promozionali ricevute al telefono di casa o sul proprio cellulare spesso sono una vera e propria seccatura, soprattutto se arrivano da aziende che non dovrebbero possedere il proprio numero di telefono a fini di marketing. Può capitare, infatti, che alcune aziende decidano di pescare numeri di telefono da internet senza che gli utenti abbiano dato alcun consenso a ricevere messaggi pubblicitari. Una prassi che il Garante della Privacy vieta e che ha ribadito in una recente sentenza contro un’azienda che effettuava telemarketing con queste modalità.
Trattasi di un trattamento non in linea con la disciplina di protezione dei dati personali perché effettuato senza aver prima acquisito il consenso informato dei destinatari e in violazione del principio di finalità. La circostanza, infatti, che i numeri di telefono presenti in Internet siano liberamente conoscibili da chiunque, non significa che possano essere legittimamente usati per finalità (come il marketing) diverse da quelle per cui sono stati pubblicati on line. Inoltre, il Garante ha ribadito il no ad un’altra passi portava avanti da quest’azienda e cioè ha vietato alla società l’uso dei dati per finalità promozionali, in particolare tramite l’invio automatizzato di e-mail, di quanti richiedevano i preventivi sui servizi resi grazie a un form disponibile sul sito.
Nel modello, che ora la società dovrà modificare, il potenziale cliente poteva selezionare solo un’unica casella sia per finalità contrattuali sia per il trattamento di dati per fini pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi via mail.
Il Garante della Privacy, dunque, ribadisce i paletti entro cui le aziende devono muoversi per le loro operazioni di marketing per non andare ad invadere la privacy delle persone, cosa che, purtroppo, sembra accadere un po’ troppo spesso.