L’Antitrust ha deciso di multare gli operatori TIM e Wind per aver rimodulato le loro offerte portando il rinnovo delle tariffe da 30 a 28 giorni. In particolare l’AGCM ha comminato a Telecom Italia e Wind una multa, rispettivamente, di 410.000 e 455.000 euro, per aver adottato pratiche commerciali scorrette in occasione della riduzione del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia mobile sottoscritte dai propri clienti da 30 a 28 giorni.
Nei dettagli, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la scorrettezza della condotta delle due società consistente nell’aver modificato il periodo di rinnovo, tra l’altro, delle opzioni voce mobili abbinate alla vendita a rate di prodotti (smartphone, tablet, ecc…), prevedendo a carico di coloro che avevano esercitato il diritto di recesso l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue. Per quanto riguarda Telecom Italia, la pratica prevedeva anche il pagamento di ulteriori somme nelle ipotesi di passaggio ad altro operatore. Nel caso di Wind, invece, è stata considerata scorretta anche la condotta consistente nell’aver modificato il periodo di rinnovo anche per le opzioni rispetto alle quali era stato applicato uno sconto sul costo di attivazione, richiedendo, in caso di cessazione anticipata, un corrispettivo per il recupero di tale sconto.
L’Antitrust ha rilevato che l’imposizione unilaterale della riduzione da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo da parte dei due operatori telefonici ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti che non intendevano accettare tale modifica. Sulla base del Codice del Consumo le pratiche sono state quindi ritenute aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta del consumatore e il conseguente esercizio del diritto di recesso, riconosciuto dalle norme di settore proprio quale tutela a fronte di una variazione contrattuale imposta dall’altro contraente. La modifica è stata peraltro realizzata in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, contribuivano a incidere sulla decisione dei clienti relativa all’esercizio o meno del suddetto recesso.