TIM, Wind Tre e Fastweb sono finite nuovamente nel mirino dell’Antitrust. Come è possibile leggere all’interno dell’ultimo bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, agli citati provider sarebbero contestate alcune violazioni al Codice di Consumo per quanto concerne le loro offerte di connettività in fibra ottica. Più nello specifico, TIM, Wind Tre e Fastweb non avrebbe rispettato alcune precedenti delibere dell’Autorità.
Per quanto concerne le accuse rivolte verso TIM, l’Antitrust evidenzia che era già stato accertato il non rispetto di alcune informazioni sulle caratteristiche dell’offerte di connettività in fibra ottica, sulle eventuali limitazioni tecnologiche o geografiche e sulle differenze di servizi disponibili e performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata. L’Antitrust aveva quindi evidenziato che TIM non metteva l’utente nelle condizioni di comprendere correttamente tutti gli elementi che componevano il servizio di connettività. Il riferimento, in particolare, era rivolto all’offerta TIM Connect Fibra, disponibile sino allo scorso novembre 2018 che era presentata come un servizio di connettività “ultraveloce”. L’Antitrust contestava proprio questo termine visto che il consumatore non era correttamente informato sul fatto che le prestazioni sono influenzate da alcuni parametri ben precisi. Inoltre, mancava sulla pagina dell’offerta un accesso diretto ad una pagina in cui effettuare il test di copertura ed ad una pagina dedicata al test di performance.
Inoltre, l’Antitrust evidenziava che TIM non specificava adeguatamente che passati 12 mesi i consumatori dovevano pagare ulteriori 5 euro al mese per poter continuare a disporre sempre delle massime prestazioni.
L’AGCM, avendo quindi valutano il non rispetto della delibera dello scorso febbraio, ha avviato il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria.
Per quanto riguarda Wind Tre, invece, l’AGCOM punta il dito sul non rispetto della delibera di marzo 2018. In quella sede, l’Antitrust aveva rilevato una pratica scorretta tenuta dall’operatore. Più nello specifico, l’AGCM aveva rilevato che non venivano fornite tutte le informazioni atte a tratteggiare l’effettivo vantaggio dell’offerta rispetto alla concorrenza in termini di velocità e prestazioni. Anche la pubblicità non avrebbe garantito di conoscere facilmente le condizioni economiche dell’offerta.
A seguito della verifica che l’operatore non ha ottemperato alla delibera, l’AGCM ha deciso di avviare un procedimento per l’eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria.
Infine, per quanto riguarda Fastweb, l’operatore non avrebbe ottemperato ad una delibera di aprile 2018. Più nello specifico, l’operatore non avrebbe adeguatamente evidenziato tutte le informazioni sulle sue offerte di rete fissa dedicate alla connettività senza permettere di individuare nell’immediato gli elementi che caratterizzavano le offerte. Discorso simile anche per quanto riguarda le brochure e gli affissionali e per il sito internet che presenta l’informativa in una sezione lontana dai claim.
A seguito di quanto emerso, l’AGCM ha quindi deciso di aprire un procedimento per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.