L’autorità garante per la protezione dei dati personali è nuovamente intervenuta sulla normativa dei cookie. Dopo vari interventi estemporanei (poco apprezzati) su qualche testata giornalistica e un aggiornamento che ha avuto il merito quasi impossibile di confondere ancora di più le idee, questa volta ci si affida a una infografica. Nessuna novità rispetto a chi ha letto e commentato di recente la norma, ma la sua sintesi dovrebbe riuscire a scongiurare gli incredibili travisamenti di questi giorni.
In questi ultimi dieci giorni si è davvero sentito di tutto, per colpa, bisogna dirlo, anche di alcuni media e giornalisti che hanno rincorso i click con titoli aggressivi e allarmistici. La cookie law è stata oggetto di diversi articoli su Webnews, dove ogni suo aspetto è stato sviscerato e spiegato. Nonostante questo e nonostante la corretta distinzione tra cookie tecnici e profilanti, molti hanno confuso banali tools come un analytics o un Adsense come elementi che addirittura avrebbero costretto centinaia di migliaia di blogger a pagare la notifica del costo di 150 euro all’authority. Ovviamente si tratta di una classica deriva delle interpretazioni, che escono dai margini della direttiva europea e della norma italiana chiamata a interpretarla.
Cosa fare a seconda dei cookie
L’infografica riprodotta sul sito del Garante è l’ennesimo tentativo di chiarire l’applicazione della cookie law. Ha il pregio di farlo, in breve, graficamente, e di rispondere alle più comuni domande su cosa si deve fare: informativa, banner e/o notifica? Qui le risposte.
L’opt-in e l’applicazione extra EU
Webnews ha già detto la sua a proposito dei veri difetti congeniti della norma sui cookie. Innanzitutto, l’opt-in che prevede il blocco dei cookie profilanti sui siti che ne fanno uso, che comporta un costo tecnico per i gestori di un sito e non sembra davvero fare la differenza rispetto all’obiettivo di informare le persone sulle potenzialità dei loro browser. Inoltre c’è la questione, a cui l’autorità non ha ancora risposto, della reale applicabilità della norma per tutti i siti installanti cookie di terze parti, ovunque abbiano sede.