Il caso Vividown sta per giungere a sentenza. Nella giornata del 23 Dicembre Google ha depositato la propria memoria difensiva controfirmata dagli avvocati Bana, Pisapia e Vaciago: la parola passa ora al giudice. Il caso è quello noto del video portato su Google Video nel 2006, nel quale è ritratto un ragazzo autistico schernito dai propri compagni di classe. La denuncia aveva creato grande scandalo, ma la famiglia si è presto ritirata dal caso lasciando all’associazione Vividown il ruolo centrale nell’accusa.
La difesa di Google si articola su più fronti, smontando innanzitutto le responsabilità del gruppo e quindi chiedendo l’inapplicabilità della legge italiana su di un servizio gestito su server non posizionati sul territorio nazionale. Il memoriale parte da un attacco alla documentazione dell’accusa: «La requisitoria dei P.M. avrebbe dovuto rappresentare – almeno nell’ottica della difesa – l’occasione per affrontare, dal punto di vista dell’accusa, le numerose tematiche di carattere giuridico che formano oggetto della presente vicenda. I P.M. invece hanno omesso di esporre le ragioni giuridiche per le quali hanno ritenuto provati i presupposti di legge e le violazioni su cui si fondano le imputazioni e si sono, invece, dilungati, sia nella requisitoria che nella memoria, in una elencazione di fatti, del tutto inconferenti ai fini di causa, e in considerazioni polemiche, del tutto estranee, anch’esse, ai fatti di causa, unicamente finalizzate a gettare ingiustificato discredito su Google. Il gruppo Google viene malevolmente dipinto come una spregiudicata istituzione, che non esita a violare norme di legge ed a calpestare i diritti dei cittadini pur di conseguire un profitto. L’attività di Google viene, addirittura, paragonata ad una nuova “corsa all’oro”, rimarcando ripetutamente il fatto che tutto ciò avviene “sulla pelle” ed a discapito dei diritti fondamentali degli individui. In tutto ciò, viene operata una totale confusione tra i vari servizi forniti da Google e tra le varie società che compongono il gruppo, servizi e società che vanno, invece, tenuti assolutamente distinti se si vuole impostare e decidere correttamente, dal punto di vista giuridico, la presente vicenda».
Il corpo della tesi della difesa è quindi così riassunto dal gruppo:
- «È stato provato che la violazione della privacy del ragazzo è stata compiuta nel momento in cui i compagni lo hanno filmato senza il suo consenso e hanno poi caricato il video su Internet, sempre senza il suo consenso. Qualsiasi dato personale che consentisse l’identificazione del ragazzo (o relativo all’associazione Vivi Down) presente nel video è stato trattato dalla compagna di classe che ha caricato il video. Questa persona ha rivisto e accettato la Condizioni d’uso del Servizio Google Video e ha dichiarato a Google Inc. di aver ottenuto il consenso del ragazzo prima di caricare il video e che il filmato non presentava contenuti diffamatori né violava i diritti di terzi»;
- «In questo contesto, Google Video ha svolto la funzione di intermediario di hosting, cui mancava la possibilità di determinare se ci fossero dati personali nel video caricato e, nel caso in cui ci fossero, se tutti coloro che comparivano nel video avessero fornito il loro consenso. Infatti, a differenza degli utenti che registrano i contenuti e ne hanno il controllo, le piattaforme di hosting non hanno né la possibilità di conoscere l’identità né tantomeno di disporre dei contatti di tutte le persone presenti in ogni singolo video, al fine di ottenere da queste il consenso»;
- «Gli avvocati hanno anche fatto riferimento alla Direttiva Europea sul Commercio Elettronico […] adottata dall’Unione Europea e recepita dall’Italia. Secondo questa legge, gli intermediari di hosting come Google Video non sono responsabili di contenuti illegali caricati dagli utenti, a condizione che la piattaforma di hosting non abbia effettiva conoscenza dell’esistenza di un contenuto illegale e che lo rimuova su richiesta delle autorità competenti. Inoltre, in base all’Articolo 17 del Decreto Legislativo 70, 2003, le piattaforme di hosting non hanno obbligo di monitoraggio delle informazioni presenti sulla piattaforma stessa. Da ciò deriva la non validità di qualsiasi ulteriore accusa secondo cui Google sarebbe ritenuta responsabile dei danni causati dai contenuti caricati dagli utenti a causa della mancata implementazione di adeguati meccanismi di controllo»;
- «Un altro aspetto rilevante sottolineato dai legali è l’assenza, da parte di tutti gli imputati, del necessario intento criminoso di cui vengono invece accusati dal Pubblico Ministero. Infatti, nessuno degli imputati è mai stato coinvolto nelle operazioni di elaborazione dei dati di Google Video. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, gli imputati non hanno violato la legge al fine di incrementare i profitti, dal momento che su Google Video non è mai stata presente pubblicità né il prodotto ha mai generato profitti»;
- «[…] la Legge Italiana sulla Privacy non si applica. Questo perché Google Video è un servizio gestito da un’azienda americana, che utilizza strumenti collocati fuori dall’Italia e nemmeno il trattamento dei dati avviene in Italia. Anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha confermato che la Legge Italiana sulla Privacy non si applica ai servizi di Google Inc. Tuttavia, il punto non è questo. Anche se la Legge Italiana sulla Privacy fosse applicabile, Google avrebbe operato nel suo pieno rispetto. Analizzando in modo dettagliato i fatti e le leggi vigenti, è chiaro che la responsabilità dei danni provocati al ragazzo e all’associazione Vivi Down sono attribuibili a chi ha compiuto l’atto di bullismo, a chi lo ha filmato e a chi ha caricato il video su Internet, mentre Google Video ha operato nel pieno rispetto dei suoi obblighi legali. Anche i Garanti Europei si sono espressi in questo senso nel recente parere sui social network, prescrivendo espressamente che sia l’utente a chiedere il consenso al soggetto ritratto».