«Carissimi Zopiani, nell’ottica della massima trasparenza e correttezza nei confronti delle istituzioni e della community, che è da sempre la nostra filosofia, mi sembra doveroso dare completa visibilità del decreto di cancellazione, segnalando che stiamo attivando ogni necessaria iniziativa legale avverso questo provvedimento a tutela di Zopa»: così Maurizio Sella, amministratore delegato Zopa Italia, ha compiuto un nuovo importante passo nella direzione della community che circonda il gruppo. «In questa fase ci asterremo quindi dall’entrare nel merito del provvedimento e dal fornire chiarimenti e precisazioni, fermo restando il vostro diritto a esprimere le vostre opinioni. Siamo convinti di aver operato correttamente, spero comprendiate la delicatezza del momento e continuiate ad esprimerci il vostro sostegno».
Il decreto è pertanto ora disponibile online con tanto di sentenza finale già nota e così formalizzata: «La società Zopa Italia S.p.A è cancellata, con effetto immediato, dall’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario previsto dall’art. 106, del TUB. Per effetto del presente decreto gli amministratori sono tenuti, entro due mesi dalla comunicazione dello stesso, a convocare l’assemblea per “modificare l’oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società”; di ciò dovrà essere data notizia alla Banca d’Italia».
L’oggetto del contendere è affrontato fin dai primi punti del documento:
- art. 10, secondo cui «la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria e riserva l’esercizio della stessa alle banche»;
- art. 11, secondo cui si «definisce raccolta di risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma e vieta la predetta attività a soggetti diversi dalle banche».
Quindi i fatti: «La banca d’Italia, con nota del 250/07/2007, ha ravvisato nel servizio offerto da Zopa Italia, così come prospettato dalla società, una prestazione di servizi di pagamento online, il cui esercizio restava subordinato all’iscrizione nell’elenco generale di cui all’art. 160 TUB. […] nel periodo 23 settembre – 7 novembre 2008 la Zopa Italia è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte della Banca d’Italia, i quali hanno fatto emergere rilevanti irregolarità, in particolare:
- contrariamente alle prescrizioni della Banca d’Italia, la gestione della piattaforma online è stata realizzata con modalità che determinano in capo alla Zopa Italia l’acquisizione della titolarità dei fondi messi disposizione dai lenders con conseguente obbligo di rimborso. In particolare è stato accertato che gli incassi e i pagamenti […] transitano su due conti correnti infruttiferi intestati alla società […]. Lo schema operativo adottato comporta che sul conto Prestatori rimangano disponibilità di entità non trascurabile per lassi di tempo anche prolungati, derivanti dai bonifici effettuati dai presattori […]. Il conto Richiedenti ha, invece, natura transitoria, con saldi giornalieri estremamente contenuti;
- l’ampiezza delle opzioni consentite ai lenders […] rende inoltre il rapporto instaurato con Zopa Italia assimilabile a quello di un deposito a vista».
La difesa di Zopa non si è basata soltanto sulla “buona fede” delle pratiche adottate, ma ha argomentato oltre proponendo punti di vista differenti e nuove modalità d’azione atte a prevenire l’esclusione paventata dalla Banca d’Italia. Ciò nonostante il decreto attesta la scorrettezza del modus operandi del social lending di Zopa Italia, ne ravvisa una posizione potenzialmente lesiva della parità concorrenziale tra gli intermediari, certifica la mancanza dei requisiti promessi inizialmente dalla società e pertanto ne sancisce la cancellazione dall’elenco dei soggetti operanti nel settore finanziario.
La spiegazioni di Zopa sono bastate ai prestatori, non al controllore.